Procedura per la vidimazione del registro dei volontari
Il registro dei volontari, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un pubblico ufficiale, abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numerop di fogli che lo compongono. In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2,3 e 4 del codice civile.
Per la vidimazione è necessario che:
-ogni pagina del registro debba essere preventivamente numerata a cura del richiedente;
-nei registri rilegati (es. di Buffetti) devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell'ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari);
-nei registri a fogli mobili devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'ente, il codice fiscale e il tipo di registro e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
Documenti richiesti:
- richiesta di vidimazione dei libri sociali a firma del legale rapp.te
- documento di riconoscimento
-statuto dell'associazione
-registro da vidimare
Vidimazione del registro dei volontari
Entro 30 giorni dalla richiesta